• 25 Aprile 2024
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Lockdonw di Natale: le nuove restrizioni

Giuseppe Conte

ROMA. Il decreto di Natale, o meglio il lockdonw di Natale, è stato presentato in una conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri venerdì 18 dicembre. Il primo ministro ha annunciato anche la messa in campo di ristori per 645 milioni a favore di bar e ristoranti costretti alla chiusura forzata. Le misure per le altre attività – ha detto – saranno rese note nei prossimi giorni.

Durante i giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio tutta l’Italia varranno le regole di zona rossa. Quindi nei 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno chiusi i negozi al dettaglio (tranne supermercati, beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri), chiusi anche bar e ristoranti (consentita solo l’attività asporto fino alle 22 e consegne a domicilio). Non si potrà uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza. Sarà consentito comunque uscire di casa per andare nelle abitazioni di parenti e amici, ma rispettando le seguenti regole:

– Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non siano presenti figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;
Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco di tempo compreso fra le 5 e le 22»;
Si può andare «verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 nella Penisola saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione». I negozi possono rimanere aperti fino alle 21; chiusi bar e ristoranti (consentita l’attività asporto fino alle 22 e consegne a domicilio). No agli spostamenti tra comuni. Saranno «consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

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