• 24 Dicembre 2025
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La Consulta stoppa la legge sui commissariamenti delle Aziende sanitarie della Sardegna

Corte Costituzionale

CAGLIARI | 23 dicembre 2025. Nuova tegola sulla giunta Todde. Ritenute illegittime le disposizioni della Regione Sardegna sul commissariamento straordinario delle aziende del sistema sanitario regionale e sugli incarichi dei dirigenti. Lo ha dichiarato la Corte costituzionale, con la sentenza numero 198, depositata oggi, in cui viene sancita l’incostituzionalità degli articoli 6 e 14 della legge numero 8 del 2025.

Nell’accogliere le questioni promosse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte costituzionale ha osservato che la prima disposizione impugnata, nella parte in cui fissa un termine di 60 giorni entro il quale il nuovo direttore generale «conferma o sostituisce» il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari, se nominato, viola l’articolo 97 della Costituzione, sotto il duplice profilo dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, poiché introduce nel rapporto un elemento di parzialità, attribuendo all’organo di vertice dell’azienda sanitaria, per il solo fatto di essersi insediato, il potere di far cessare gli incarichi in corso dei dirigenti non apicali prima della naturale scadenza, sulla base di valutazioni puramente discrezionali e in totale assenza di uno scrutinio procedimentalizzato sulle ragioni interne al rapporto.

Quanto alla seconda disposizione impugnata, la Corte costituzionale ha ravvisato la violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di tutela della salute, poiché, disponendo il commissariamento, in via straordinaria, di tutte le aziende sociosanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie della Sardegna e ricollegando all’insediamento del commissario straordinario l’automatica risoluzione del rapporto con il direttore generale in carica, si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo numero 171 del 2016, che non comprende tale ipotesi tra i casi in cui la regione può dichiarare l’immediata decadenza dell’organo di vertice delle aziende del SSR.

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