• 19 Aprile 2024
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Bonus Covid nel decreto Agosto, i chiarimenti dell’Inps

Roma sede centrale INPS scaled

Col Decreto Agosto sono state introdotte ulteriori misure a sostegno delle categorie di lavoratori particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19. In attesa di pubblicare le circolari attuative con tutte le istruzioni del caso, l’Inps ha pubblicato alcuni chiarimenti caso per caso.
Beneficiari proroga NASpI e DIS-COLL:
Previsti alle stesse condizioni del Decreto Rilancio Italia altri due mesi di NASpI e DIS-COLL per i soggetti le cui prestazioni siano scadute tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020. L’importo mensile è pari all’ultima spettante per la prestazione originaria. La nuova proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato di quella già prevista dal Dl Rilancio.
Lavoratori esclusi dai Bonus:
Prevista una indennità onnicomprensiva a favore degli autonomi e subordinati già destinatari del bonus di marzo, aprile e maggio 2020. Sono esclusi i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e i lavoratori del settore agricolo.
Somministrati nel Turismo:
Prevista una indennità onnicomprensiva a favore dei dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali rimasti senza lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Detta indennità è pari a complessivi mille euro. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici del turismo e degli stabilimenti termali, con i medesimi requisiti di cui sopra.
Bonus dipendenti e autonomi:
Previsto un bonus da mille euro per subordinati e autonomi che a causa del Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, non siano titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverso da quello intermittente né titolari di trattamento pensionistico diretto. Fissati anche i requisiti per gli stagionali non del turismo e degli stabilimenti termali, senza lavoro da gennaio 2019 al 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Un bonus di mille euro è previsto anche per i lavoratori intermittenti, con almeno trenta giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Autonomi occasionali:
Si prevede una indennità di mille euro a favore degli autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto attivo al 15 agosto 2020. Per questi contratti devono risultare già iscritti alla data del 17 marzo alla Gestione separata, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.
Venditori a domicilio:
Si prevede un bonus da mille euro per gli incaricati alle vendite a domicilio, a condizione che possano fare valere un reddito annuo 2019 derivante da tali attività superiore a 5mila euro e che siano titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lavoratori dello spettacolo:
Si prevede un’indennità onnicomprensiva di mille euro a favore degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Il bonus è riconosciuto agli iscritti al Fondo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35mila euro.
Lavoratori a termine turismo e stabilimenti termali:

Prevista un’indennità da mille euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali che possono fare valere i seguenti requisiti:
· titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
· titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
· assenza di titolarità – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Lavoratori marittimi:
Prevista infine un’indennità di 600 euro per giugno e altrettanti per luglio a favore dei marittimi che hanno cessato involontariamente contratto di arruolamento o lavoro dipendente nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto, arruolamento, NASpI, indennità di malattia o pensione diretta alla data del 15 agosto.
Lunedì 31 agosto, decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, si decade dalla possibilità di richiedere le indennità Covid-19 per le seguenti categorie:
· Liberi professionisti titolari di partita IVA;
· Collaboratori coordinati e continuativi;
· Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
· Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
· Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
· Lavoratori intermittenti;
· Lavoratori autonomi occasionali;
· Incaricati alle vendite a domicilio;
· Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Nella foto: la sede centrale dell’Inps a Roma

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