• 28 Agosto 2025
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Abbanoa, legittimi i conguagli regolatori 2014. Sentenza della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione
Ribaltato il giudizio di secondo grado del Tribunale di Nuoro.

NUORO | 28 agosto 2025. Le Sezioni Unite Civili della Corte suprema della Cassazione, in una sentenza depositata in questi giorni, confermano la legittimità dei conguagli regolatori che Abbanoa aveva fatturato nel 2014. Lo annuncia in una nota il Gestore unico – rappresentato legalmente dall’avvocato Ernesto Stajano assieme ai colleghi Enrico Campagnano e Piero Guido Alpa –, che aveva fatto ricorso alla Suprema Corte contro una sentenza di II grado del Tribunale di Nuoro, risalente al 2020, relativa a un contenzioso di tre utenti che contestavano le fatture delle partite pregresse.

“Risulta infatti errata, in diritto, l’affermazione del Tribunale, secondo cui tutte le partite pregresse del periodo tra il 2005 e il 2011 non potrebbero essere pretese in ragione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di buona fede nell’esecuzione del contratto di somministrazione“, si legge nella sentenza della Cassazione (link).

«È la seconda volta che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano favorevolmente nei confronti di Abbanoa sul tema dei conguagli regolatori – spiega in un comunicato il Gestore –. Già nel 2022 una prima ordinanza aveva confermato la legittimità delle partite pregresse, ma relativamente soltanto al tema della prescrizione. La sentenza di questi giorni entra anche negli espetti di carattere regolatorio. Infatti Abbanoa, come del resto i gestori di altre parti d’Italia, aveva applicato quanto stabilito dall’autorità nazionale competente sui servizi idrici (Aeegsi, ora Arera) ed economicamente quantificato a livello regionale dall’allora Autorità d’Ambito. Le partite pregresse rappresentavano un allineamento (era un periodo di transizione tra diversi sistemi di regolazione) dei costi sostenuti per garantire un servizio, quello idrico integrato, che è essenziale nella vita di tutti i giorni. Come sancito a livello europeo, le tariffe e quindi le relative fatturazioni si basano, infatti, sul principio del “full cost recovery” che implica il totale recupero dei costi del servizio».

Per Abbanoa, la sentenza delle Sezioni Unite consente di «fare chiarezza su una questione complessa fornendo un quadro di legittimità ben definitivo che supera anche orientamenti differenti emersi in precedenti sentenze o ordinanze di Tribunali in altri gradi di giudizio. Quanto stabilito ora dai Giudici della Suprema Corte sarà fondamentale anche per i contenziosi ancora in corso. La pronuncia della Cassazione, che fa giurisprudenza, sarà ora depositata agli atti di tutti i contenziosi in corso sia relativi a singoli ricorsi sia relativi alle azioni collettive».

I contenziosi attivati dagli utenti – compresi gli aderenti alla class action – hanno rappresentato appena il 2 per cento sul totale delle utenze, ricorda Abbanoa sottolineando che «la stragrande maggioranza aveva fin da subito compreso la legittimità delle partite pregresse». Si trattava in media di richieste di 151 euro emesse nel 2014. Per non pesare eccessivamente sui propri clienti, il Gestore idrico si era rivolto alla Cassa Conguagli nazionale che, dopo approfondite verifiche sulla legittimità dei conguagli regolatori, aveva concesso un’anticipazione per dilazionare i pagamenti in 8 rate semestrali a partire dal 2015 fino al 31 dicembre 2019. Questo «vuol dire che in media i clienti interessati in quel periodo hanno pagato appena 3 euro al mese per le partite pregresse», rimarca Abbanoa.

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